Il Ministero del Lavoro ha diffuso ulteriori istruzioni sulle modalità operative per l’invio delle comunicazioni relative alla chiamata del lavoro intermittente.
Il Ministero, in realtà, prosegue sulla sua strada al fine di offrire un panorama più chiaro possibile facendo seguito alle precedenti note, ossia quella del 9 agosto 2012 e alla nota del 14 settembre 2012: la nota dello scorso 26 novembre scorso definisce ulteriori istruzioni operative per la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, prevista dall’articolo 1, comma 21, lett. B) della Legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Nella nota il Ministero ribadisce le diverse possibilità che il datore di lavoro dispone al fine di adempiere al proprio dovere, ovvero il datore ha la possibilità di sfruttare meccanismi quali PEC, EMAIL, FAX o SMS, ma anche la nuova piattaforma telematica attraverso la compilazione un modulo on line accessibile dal portale Cliclavoro, nell’area riservata alle aziende dedicata alla funzionalità “gestione Intermittenti”.
Il canale telematico permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi riferiti alla stessa azienda. Il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata anche tramite il proprio consulente del lavoro.
La modalità telematica è, al momento, in fase sperimentale in attesa dell’emanazione dell’apposito decreto, e mira di aumentare e diversificare gli strumenti per effettuare le comunicazioni dando modo ai datori di lavoro di scegliere contestualmente la modalità più congeniale alla propria situazione organizzativa o al tipo di comunicazione che si intende effettuare.
Ricordiamo che il disposto legislativo prevede che
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124