Il nostro istituto previdenziale, attraverso la circolare n. 113 del 14 settembre 2012, fornisce nuove istruzioni al fine di regolarizzare i lavoratori stranieri così come prevede l’articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012: in particolare, l’articolo 5 contiene una disposizione transitoria a riguardo.
L’Inps, con la circolare n. 113, intende offrire maggiori informazioni per la corretta applicazione delle norme da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati all’emersione, dal versamento del contributo forfetario alla compilazione della dichiarazione di emersione.
Il nostro Ente previdenziale chiarisce che prima di presentare la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetari, e per ogni lavoratore straniero coinvolto, pari a mille euro.
La circolare chiarisce che il pagamento deve avvenire utilizzando il solito modello F24 indicando i codici espressamente previsti dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, in base alla nota della stessa Agenzia, nota 85/E del 31 agosto 2012, è stata espressamente istituito il codice “REDO” che deve essere utilizzato dai datori di lavoro domestico ed il codice “RESU” che deve essere utilizzato dalla generalità dei datori di lavoro subordinato.
Per compilare correttamente il modello F24 è opportuno consultare la circolare dell’Inps perché il contributo forfetario non sarà rimborsabile in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione come espressamente richiede la normativa.
Possono usufruire di questa sanatoria i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale addetto al lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.
Anche se i datori di lavoro domestico sono di solito delle persone fisiche, in alcuni casi può essere assimilata anche la persona giuridica. In effetti, rientrano in questa categoria le comunità stabili che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie.
Per questa ragione rientrano in questa particolare tipologia le comunità religiose, le convivenze militari, le case famiglia, le comunità di recupero e/o assistenza disabili e, infine, le comunità focolari.