L’articolo 31 della legge 183/2010, meglio conosciuta come Collegato Lavoro, detta disposizioni inerenti la nuova procedura di conciliazione e arbitrato.
La norma fissa, con riferimento all’attività delle commissioni di certificazione, l’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria ed ha ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro.
Non solo, a questo fine il legislatore ha modificato alcune disposizioni contenute nell’articolo 411 del codice di procedura civile relativo al processo verbale di conciliazione, tra le disposizioni applicabili alle controversie individuali di lavoro nella pubblica amministrazione.
Le disposizioni previste dal Collegato Lavoro trasforma il tentativo di conciliazione in una possibilità introducendo una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice.
La disposizione rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro, articolo 76 del decreto legislativo 276/2003.
La nuova legislazione prevede nuove forme di arbitrato nei contratti di lavoro. In effetti, ora è possibile ricorrere presso le commissione di conciliazione, ovvero Direzioni Provinciali di Lavoro, ad arbitrati definiti e concordati per mezzo della contrattazione collettiva e commissione di conciliazione ed arbitrato nominata appositamente dalle parti.
Il comma 1 dell’articolo 31 sostituisce l’articolo 410 del codice di procedura civile in merito al tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro.
Il Collegato fissa la facoltatività del tentativo di conciliazione, tornando in questo modo alle norme precedenti del decreto 80 del 1998. Il Legislatore ha voluto anche uniformare l’impalcatura del sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro estendendo il sistema a tutti i settori, ovvero pubblico e privato.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro.
La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
La commissione può affidare il tentativo di conciliazione a sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che ne rispecchino la composizione.