La Commissione Lavoro della Camera sta procedendo velocemente sul disegno di legge C1441-quater-D, meglio conosciuto come Collegato lavoro con relatore Cazzola del partito di maggioranza. Ricordiamo che il Collegato lavoro è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica allo scopo di ottenere una successiva deliberazione che confermi l’orientamento legslativo.
La Commissione Lavoro in merito al provvedimento sulle deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro ha ricevuto diversi pareri dalle commissioni competenti.
La Commissione ha approntato modifiche sia sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente sia sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione.
Infatti, all’articolo 31, secondo cui, in caso di mancata stipulazione dell’accordo tra le parti sociali in materia di clausole compromissorie che rinviino all’arbitrato entro termini predeterminati, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma. In questo caso, dovrebbe precisarsi l’opportunità di chiarire se la natura sperimentale della disciplina recata dal decreto ministeriale debba intendersi come efficacia limitata nel tempo nonché come eventuale cedevolezza nei confronti di successivi accordi tra le parti sociali.
Non solo, il testo dell’articolo 32 è stato modificato dalla Commissione di merito. Secondo il parere della commissione occorre precisare che il termine per l’impugnazione del licenziamento decorre dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta. A questo fine si dovrebbe valutare la portata normativa di tale modifica. Fermo che l’articolo 2, della legge n. 604 del 1966, già prevede la forma scritta sia per il licenziamento sia per la comunicazione dei relativi motivi. A riguardo dovrebbe comunque precisarsi che, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, anche la comunicazione dei motivi, ove non contestuale, deve avvenire in forma scritta.
Con la certificazione si avrà la definitiva distruzione della dignità dei precari.
Sindacati quali la CISAl premono per certificare l’illegalità !!Incredibile ma veo!!
e dalle altre parti CISL e UIL saranno pronte.
Inoltre vengono completamente superati sia il contratto collettivo sia l’articolo 18.
Non solo:sarà vietato ammalarsi….il contratto individuale potrà individuare come giusta causa di licenziamento la malattia!!!
E’ incrdibile che tutto cio’ sta passando nel silenzio..