Nella seduta del 29 aprile 2010 la Camera ha approvato il nuovo testo del Collegato Lavoro (C1441-quater-E) e, a questo punto, il testo passerà al Senato per la discussione e l’eventuale, anche se è scontata, approvazione.
Rispetto al testo presentato in aula è stato approvato un emendamento che modifica il terzo periodo del comma 9 dell’articolo 31 (conciliazione ed arbitrato): forse l’aspetto più controverso della legge.
Secondo il testo, in relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi inter-confederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.
Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro.
La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero decorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.
La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro.
Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l’accordo.
In caso di mancata stipulazione dell’accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 9.