La Corte di Cassazione interviene in merito sull’indennità della norma dei contratti a termine e lo fa stabilendo che la norma contenuta nell’articolo 32 della legge n. 183/2010, Collegato lavoro, è da ritenersi aggiuntiva e non sostitutiva come voleva il Legislatore.
La Suprema corte nell’Ordinanza emessa lo scorso 28 gennaio 2011 ha anche ribadito che lo stesso articolo limita la tutela del lavoratore provocando una reale disparità tra indennità e danno effettivo subito dal lavoratore ponendo in risalto la violazione degli articoli 3, 4, 24, 111 e 117 della nostra costituzione portando il caso davanti alla corte costituzionale.
La Corte di Cassazione è intervenuta in argomento in seguito a due rilievi sollevati dal Tribunale di Busto Arsizio e di Trani.Il Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 528 del 29 novembre 2010, aveva disposto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla sentenza e dell’indennità risarcitoria stabilito nel Collegato lavoro, oltre alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Decisioni che erano maturate avendo riconosciuto la nullità del termine per la totale mancanza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, così come tabilito dal decreto 368/2001.
Per questa ragione, in caso di conversione del rapporto a termine in tempo indeterminato, il lavoratore avrà diritto, oltre alla riammissione in servizio, il risarcimento del danno previsto dall’articolo 4bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 nonché la sanzione economica prevista dall’articolo 32 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.
Il Tribunale di Trani, al contrario, aveva deciso di sollevare la questione di costituzionalità, ordinanza del 30 dicembre 2010, per palese violazione dei commi 7 e 10 dell’articolo 32 del Collegato lavoro degli articoli 3, 11, 24, 101, 111 e 117 della Costituzione.
In effetti, con ordinanza del 20 dicembre 2010 – Giudice Maria Antonietta La Notte Chitone – il Tribunale aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, c. 5, 6 e 7 della legge 24.11.2011 n. 183 con riferimento agli articoli 3 (principio di eguaglianza e canone di ragionevolezza) 24 (tutela dei diritti) 101 e 102 (autonomia e indipendenza del giudice) 111 (giusto processo) e 117 (rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, in particolare dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
Per questa ragione il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.