Il Collegato lavoro prevede una nuova disciplina in fatto di permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave, legge 104/92.
In particolare, l’articolo 24 ridisegna la disciplina dell’utilizzo dei permessi sia del settore pubblico sia nel privato.
Per prima cosa occorre chiarire che i permessi possono essere richiesti dai genitori o dal coniuge, dai familiari o affini entro il secondo grado, dai familiari o affini entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni oppure siano riconosciuti essi stessi invalidi oppure siano deceduti o mancanti.
Non solo, possono essere concessi ad un lavoratore dipendente per assistere un familiare o affine o, in alternativa, ad entrambi i genitori anche continuativamente nel corso dello stesso mese.
Nell’ultimo caso i permessi possono essere fruiti in maniera alternativa.
Ricordiamo che per il codice civile per affinità si intende il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell’altro coniuge. Il grado di affinità è il medesimo che il coniuge ha con il proprio parente. In questo modo tra suocero e nuora il grado di affinità è di 1° grado, mentre, ad esempio, quello tra cognati è di 2° grado.
Nel nostro ordinamento gli affini di un coniuge non sono affini tra loro.
Al contrario, nell’ambito familiare i gradi di parentela si computano conteggiando, per la parentela in linea diretta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato.
In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite.
In questo modo con il grado di parentela tra cugini, ovvero di quarto grado, si viene esclusi dai benefici.
Non solo, è stato anche eliminato il requisito della convivenza e il lavoratore, che assiste un familiare o affine, adesso ha anche la possibilità di scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona assistita.
Ricordiamo, inoltre, che qualora l’Inps o il datore di lavoro accerti la mancanza o l’esaurirsi delle condizioni iniziali previste il lavoratore decade dal diritto all’utilizzo dei permessi.
In effetti, secondo un pronunciamento della Corte di Cassazione è il datore di lavoro che deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge.