ItaliaOggi lo aveva già detto: la disposizione che rinvia l’impugnazione dei licenziamenti dei titolari di contratti a termine e delle collaborazioni coordinate e continuative chiusi al 23 gennaio del 2010 c’è ma non è applicabile.
Secondo il disposto del comma 54, comma 1-bis, si è provveduto a inserire un nuovo testo, per l’appunto il comma 1-bis, che, di fatto, ha integrato il testo dell’articolo 32 della legge n. 183/2010 dove ora si dispone che, in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma primo, della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo relativo al termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.Il decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, meglio conosciuto come Milleproproghe, è stato convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011 con relativa pubblicazione su Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 e, per lo meno, per la parte sui ricorsi dei contratti a termine, rimane inapplicata.
In realtà il riferimento è sbagliato rendendo di fatto non operativo il rinvio tanto che Giuliano Cazzola, il relatore del Collegato lavoro, ha fatto approvare un ordine del giorno che mira a sanare questa situazione: ma un ordine del giorno rimane tale se non segue una disposizione legislativa.
L’idea originaria era quello di far slittare l’entrata in vigore di queste disposizioni al prossimo 31 dicembre, così da riproporre il termine ultimo, 23 gennaio, al 1° marzo 2012 (cioè 60 giorni dopo la nuova entrata in vigore).
Le norme che andavano riferite nel comma 1-bis erano i commi 3 e 4 dell’articolo 32 e, in effetti, nel testo approvato andavano riferite i commi, per l’appunto, che disciplinavano i ricorsi contro i licenziamenti in caso di collaborazione coordinata e continuativa e quelli a termine.
Pietro Ichino, esponente del partito Democratico e autorevole esperto in materia di lavoro, ha osservato che
E la norma è redatta in modo così affrettato e abborracciato, che il termine per l’impugnazione appare prorogato non solo per i contratti a tempo determinato, ma anche per i licenziamenti nei rapporti di lavoro ordinari. Il forte incremento del contenzioso è assicurato. Gli avvocati ringraziano.
Ma nessuno ha controllato il testo?