La legge n. 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura stabilita dall’articolo 3 della stessa legge.
Al contrario, l’articolo 5 pone in evidenza le ipotesi di esonero dall’osservanza dell’obbligo.
In effetti, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo.
Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto.
Non solo, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 247/2007 sull’articolo 5 della legge n. 68/1999, ovvero non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.
Il Ministero del Lavoro, Prot. 25/I/0017280, è intervenuto chiarendo che l’inquadramento dell’azienda in uno dei settori tassativamente indicati nell’articolo 5 costituisce requisito essenziale ai fini della corretta applicazione della medesima disposizione.
Infatti, per il Ministero l’espressione personale di cantiere va evidenziato che la stessa non individua specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, ma si riferisce alla generalità dei dipendenti che operano all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile (nota n. 2256 del 30 gennaio 2008 DGML del Ministero del Lavoro).
In proposito, il Ministero precisa che per cantiere si deve intendere qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ai sensi dell’articolo 89 del decreto n. 81/2008.
Il Ministero ha precisato che i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del cantiere, escluderanno dalla base di computo i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all’interno del cantiere includendo, invece, nella base di computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del cantiere (nota n. 2256 del 29 gennaio 2008 DGML).
Così, i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato non possano essere esclusi dal computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva in quanto non presentano i requisiti dettati dall’articolo 5, comma 2, della legge n. 68/1999.