L’articolo 2, comma 12-quater, della Legge n. 10/2011, ovvero decreto Milleproroghe, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio legge 12 marzo 1999 n. 68, riferite ai datori di lavoro che operano nel settore minerario.
In effetti, in base al recente decreto Milleproroghe sono state apportate modifiche, limitatamente per il settore minerario, nei termini previsti dall’articolo 9, comma 1, ovvero nella parte dove i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili, nella nuova formulazione il termine viene elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario.Non solo, per il personale del sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 2, della medesima legge, ovvero i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3.
Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto.
Di conseguenza, dal recente disposto questi datori di lavoro hanno 90 giorni di tempo per inoltrare la richiesta delle unità carenti da inserire (l’art. 9, comma 2 della legge n. 68/1999 dispone, invece, che in via generale il termine sia di 60 giorni) ed, inoltre, dalla base di calcolo su cui computare l’aliquota, vengono esclusi i lavoratori che prestano la loro attività nel sottosuolo e quelli che movimentano e trasportano il minerale (anche qui si tratta di una integrazione delle disposizione contenute nell’art. 5, comma 2, della legge n. 68/1999).
Ricordiamo che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti, due lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti e un lavoratore, al contrario, hanno alle dipendenze da 15 a 35 persone.