In materia di collocamento obbligatorio sono intervenuti recenti disposizioni che hanno modificato alcuni aspetti.
In particolare, per il settore trasporti il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1 del 15 gennaio del 2010, ha risposto ad un quesito, posto da Confindustria e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 2 della legge n. 68/1999.
Il Ministero ha precisato che le aziende che si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti ( e, come tali, sono iscritte nel registro delle imprese e nell’albo dei trasportatori in conto proprio ) e che operano con mezzi propri, possono essere inquadrati nel settore del trasporto terrestre usufruendo, così, di una parziale esenzione dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili.Stessa considerazione per il settore edile dove il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili comunica che, a seguito alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 247/2007, articolo 1 comma 53, che prevedono per i datori di lavoro del settore edile l’esclusione del personale di cantiere e degli addetti al trasporto dalla base di computo su cui calcolare gli obblighi della Legge n. 68/99, i datori di lavoro del settore edile sono tenuti a comunicare la nuova base di computo del personale in servizio.
Ricordiamo che la comunicazione dovrà essere fatta attraverso il Prospetto Informativo On Line indicando nella sezione Riepilogo Lavoratori all’articolo 5 comma 2 legge n. 68/99 il personale di cantiere e gli addetti al trasporto da escludere dalla base di computo.
Non solo, anche il recente decreto Milleproroghe, articolo 2 comma 12-quater della legge n. 10/2011, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio, riferite ai datori di lavoro che operano nel settore minerario.
Ricordiamo che questi datori di lavoro hanno 90 giorni di tempo per inoltrare la richiesta delle unità carenti da inserire (articolo 9, comma 2 della legge n. 68/1999 dispone, invece, che in via generale il termine sia di 60 giorni) ed, inoltre, dalla base di calcolo su cui computare l’aliquota, vengono esclusi i lavoratori che prestano la loro attività nel sottosuolo e quelli che movimentano e trasportano il minerale (anche qui si tratta di una integrazione delle disposizione contenute nell’art. 5, comma 2, della legge n. 68/1999).