Il compenso per lavoro straordinario continuativo rientra nel computo del Tfr su documentazione della continuità in caso di contenzioso.
Affinché il compenso per lavoro straordinario continuativo possa rientrare nel computo del trattamento di fine rapporto per il lavoro straordinario e notturno è, quindi, fondamentale la dimostrazione, da parte del lavoratore, della continuità delle ore di lavoro oltre il normale orario di lavoro. A tal fine, può bastare la dimostrazione della presenza costante del lavoro straordinario nelle buste paga.
Il datore di lavoro, a sua volta, ha l’obbligo di fornire la prova della non corrispondenza delle somme riportate a compenso per lavoro straordinario continuativo, in caso di contenzioso. Così stabilisce la Cassazione in una sentenza del 2004.
In sintesi, il carattere continuativo costante delle prestazioni oltre l’orario normale di lavoro deve essere individuato sotto due aspetti essenziali, ovvero in base ad una verificata regolarità o frequenza o periodicità del lavoro straordinario e notturno e in relazione ad una giusta esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà. Quindi l’onere della prova della continuità o della non continuità lavorativa spetta sia al lavoratore che al datore di lavoro.
La norma che regola il compenso del lavoro straordinario e il computo del trattamento di fine rapporto per il lavoro straordinario riguarda anche il lavoro notturno e le maggiori retribuzioni del 20%, 30% ecc., previste dai CCNL per il lavoro notturno. Le maggiorazioni retributive e le indennità erogate per le prestazioni di lavoro notturno, continuative e non occasionali, secondo regolari turni periodici, vanno a far parte dell’ordinaria retribuzione globale giornaliera.
Pertanto, le maggiorazioni retributive e le indennità erogate per le prestazioni di lavoro notturno concorrono alla composizione della base di computo dei compensi per ferie e festività, dell’indennità di anzianità, di quei sistemi retributivi per i quali la legge o la contrattazione collettiva, in fatto di liquidazione, facciano riferimento alla retribuzione globale di fatto. Quindi, anche al computo del trattamento di fine rapporto per il lavoro notturno. Così la Cassazione in una sentenza del 2008.
Inoltre, la Cassazione ha stabilito che il computo del trattamento di fine rapporto per il lavoro straordinario continuativo, il carattere continuativo va valutato in base alle normali esigenze dell’azienda, programmate e ricorrenti nel tempo e deve essere supportato da significativa dimostrazione o oneri di prova.
PRECISAZIONI
Solo la contrattazione collettiva può prevedere l’esclusione del compenso per lavoro straordinario e notturno dal computo del trattamento di fine rapporto. Tuttavia, le somme indicate in busta paga per il lavoro notturno sono escluse dal computo del trattamento di fine rapporto in caso di erogazione occasionale.
APPROFONDIMENTI
*I requisiti per il lavoro notturno
*Entro il 31 marzo è necessario comunicare il lavoro notturno
*Lavoro straordinario, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate