Per avviare un’attività d’impresa è necessario presentare all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per tutti i relativi adempimenti.
L’ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e fornisce notizia alle Amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica.
Succesicamente, le Amministrazioni competenti comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, sempre per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
Si ricorda che la procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa.
La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
È il Ministro dello sviluppo economico,attraverso un suo decreto e di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, che individua il modello di comunicazione unica.
Al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti del decreto n. 7/2007, la misura dell’imposta di bollo di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l’invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sulla comunicazione unica d’impresa.