In un concorso pubblico interno è lecito consentire la partecipazione solo al personale a tempo indeterminato escludendo i lavoratori precari?
La domanda è di per sé ammissibile visto che diverse amministrazioni prevedono esplicitamente il divieto di partecipare al concorso al personale assunto come precario.
Il dilemma è stato risolto dal Tar del Lazio che con la sentenza n. 23772 dell’8 luglio 2010 ha stabilito sostanzialmente corretto il comportamento delle Amministrazioni Pubbliche e il divieto contenuto nel bando di concorso non può essere assolutamente considerato discriminatorio.
Di conseguenza è ammissibile l’esclusione del personale precario.
I giudici di legittimità si sono espressi senza ombra di dubbio ammettendo l’impossibile equiparazione tra il personale assunto a tempo indeterminato con quello a tempo determinato attribuendo la giustificazione nella diversa natura del rapporto e della differente posizione assunta dagli stessi nell’ambito della organizzazione funzionale del rapporto di servizio alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica.
Secondo l’autorevole parere, la natura delle procedure selettive di stabilizzazione, del resto, è equipollente ad una vera e propria assunzione – senza espletamento di concorso pubblico – e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l’Amministrazione Pubblica (sul punto, seppure ai fini della risoluzione di una questione di giurisdizione, si veda T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 02 dicembre 2009 , n. 8253).
Nella fattispecie, il Tar del Lazio si espresso sul ricorso presentato da una precaria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che, chiedeva al Tribunale Amministrativo di dichiarare illegittimo il bando di concorso con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha indetto una procedura di selezione del personale ministeriale per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 per il profilo professionale di Restauratore e Conservatore, nella parte in cui ha previsto tra i requisiti di ammissione l’essere dipendenti a tempo indeterminato del Ministero.
La lavoratrice al momento del concorso non risultava ancora stabilizzata.