Importante sentenza del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio: l’Amministrazione pubblica, nelle procedure di selezione interne, non è tenuta a controllare che i suoi dipendenti abbiano dei titoli di preferenza non dichiarati, consultando, se occorre, il loro fascicolo personale.
Infatti, si rileva che non sussiste un dovere dell’Amministrazione di tener conto dei titoli di preferenza prescindendo dalla domanda dell’interessato o nel caso in esame dalla specifica indicazione nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che è stata richiesta dall’Amministrazione e compilata dal ricorrente senza la indicazione del titolo di preferenza posseduto.
Infatti, non emerge dall’applicazione della normativa in materia (art.5 e 16 del DPR 9 maggio 1994, n. 487) alcun obbligo dell’Amministrazione a procedere alla ricerca, con il controllo del fascicolo personale del dipendente partecipante alla prova concorsuale, allo scopo di accertare il possesso di titoli di preferenza non dichiarati, la cui eventuale segnalazione invece incombe in capo al candidato che intende avvalersene.
La giurisprudenza ammette la valutazione dei titoli di preferenza posseduti dal candidato non indicati nell’ambito della domanda di partecipazione qualora siano stati comunque prodotti nei termini, mentre nel caso in esame è stata richiesta l’indicazione dei detti titoli con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, assumendo perciò rilevanza ciò che in essa è stato indicato.
Insomma, niente titolo di preferenza se non è stato preventivamente dichiarato.
Lo ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza n. 8485 del 26 aprile 2010, respingendo, a questo proposito il ricorso di un dipendente che aveva partecipato a una prova selettiva interna per l’inquadramento in una categoria professionale superiore.
Il dipendente si era classificato ex aequo con un altro candidato, ma aveva rivendicato successivamente la preferenza sul presupposto di un titolo in possesso dell’amministrazione ma non dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.
Nella fattispecie il dipendente, affetto da infermità da causa di servizio, non aveva indicato questo titolo di preferenza nella dichiarazione sostitutiva, ma pretendeva che la sua invalidità venisse comunque considerata ai fini della graduatoria, sostenendo che la l’ente di appartenenza era a conoscenza della sua condizione, essendo presente nel suo fascicolo personale.
I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale hanno però respinto le argomentazioni sostenendo la totale responsabilità del dipendente.