L’INPS, con messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012, ha fornito alcune precisazioni in ordine alla previsione contenuta nell’art. 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, relativamente al trattamento economico per congedo parentale indennità giornaliera di malattia dei professionisti e di tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995).
In effetti, la norma contenuta all’articolo 23 prevede a decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In questo modo dal 1° gennaio 2012 le tutele sono quindi estese a tutti i professionisti e, sulla scorte delle indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori c.d. “parasubordinati”. Le strutture devono, quindi, accettare le istanze anche di soggetti prima esclusi come amministratori, sindaci, revisori, venditori “porta a porta”, prestatori “mini co.co.co.” (art. 61, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003).
Per i nuovi beneficiari occorre riferirsi alle indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari n. 76/2007 e 137/2007 relativamente alla malattia ed al congedo parentale: per quest’ultimo la previsione è che il godimento è per un massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino a fronte dell’accreditamento alla gestione separata di almeno tre mensilità.
In riferimento a quanto sopra, si segnala il messaggio inps n.41 43 del 7 marzo 2012 contenente licazioni attuative in merito all’estensione dall’1.1.2012 dei trattamentio del congedo parentale a tutti gli idscritti sepaata .
Le Strutture territoriali dell’Inps sono tenute ad accettare le domande dei lavoratori appartenenti alla nuova platea dei destinatari (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano i lavoratori a suo tempo esclusi con il messaggio 12768 del 22 maggio 2007) che verranno trasmesse attraverso i canali tradizionali, in attesa dell’implementazione delle procedure attualmente esistenti.
Le citate Strutture avvieranno la conseguente istruttoria che potrà essere completata a seguito delle ulteriori indicazioni operative e procedurali che saranno fornite dalla Rentrano nelle suddette tutele tutte le categorie di lavoratori con committente, quindi anche amministratori di SRL e lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, con la sola esclusione di chi è iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.riportandposi in propositpo alle circolari nn.76/07 e 137/07