L’istituto previdenziale ha accolto la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4293 del 09.09.2008, Sezione VI) che ha esteso la norma dei riposi giornalieri anche al padre anche nel caso in cui la madre è casalinga e risulti impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato. A questo scopo la madre casalinga è considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”.
L’INPS con la circolare n. 112 del 15.10.09 illustra gli orientamenti che l’utenza e le strutture territoriali devono seguire circa i riposi giornalieri previsti dall’art. 40 del decreto legislativo n.151/2001. Con la predetta circolare l’istituto previdenziale in sostanza recepisce la sentenza del Consiglio di Stato.
Prima della nuova circolare, l’INPS aveva ritenuto che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale” e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).
Grazie a questa sentenza e alla circolare attuativa il padre può usufruire dei riposi giornalieri, da una a due ore al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (art. 39 e 45 del Dlgs. 151/2001).
La circolare, grazie all’interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato, consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell’ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
È chiaro che le situazioni soggettive devono essere opportunamente documentate.
Sul tema dei congedi parentali e di maternità ci torneremo perché è un argomento delicato per via dei diversi soggetti e diritti in gioco.
sono un lavoratore dipendente statale,lavoro a milano ma la mia famiglia vive al sud. ho una bambina anni 5, ed uno di circa due mesi. come posso utilizzare il congedo parentale? Mia moglie è una casalinga.
HO DIRITTO DI QUALCHE GIORNO LIBERO QUANDO MIA MOGLIE PARTORISCE!????