Il calcolo dell’assegno Inps per congedo matrimoniale non è uguale per tutti i lavoratori, ma è calcolato in base alla categoria nella quale rientra il lavoratore che ne fa richiesta e solo per il matrimonio civile.
Per i lavoratori a domicilio vengono calcolate le 7 giornate di guadagno dividendo la retribuzione del periodo dell’ultima prestazione precedente al matrimonio per il numero delle giornate soggette a contribuzione. Dalla retribuzione giornaliera viene poi detratta la percentuale (attualmente del 5,54%) a carico del lavoratore.
Per i marittimi vengono erogati 8 giorni di salario medio giornaliero, cioè il salario di riferimento per il calcolo dei contributi per assegni familiari e dalla retribuzione giornaliera viene detratta la percentuale del 5,54% a carico del lavoratore.
Il lavoratore con contratto part-time verticale, cioè il lavoratore a tempo pieno ma solo per alcuni giorni della settimana, ha diritto all’assegno Inps per congedo matrimoniale solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, con percentuale detratta a carico del lavoratore.
Passiamo ora alle modalità con le quali il lavoratore può ricevere l’assegno Inps per congedo matrimoniale cui ha diritto.
Il datore di lavoro anticipa l’assegno Inps per congedo matrimoniale in busta paga ed ha l’obbligo di integrarlo a suo carico per gli ulteriori giorni che sono riconosciuti dal contratto collettivo del lavoro del settore di riferimento, ma non sono indennizzati dall’Inps. Quindi l’assegno viene erogato attraverso il datore di lavoro.
L’assegno per congedo matrimoniale può essere o no cumulabile con alcune indennità, prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione e assegni familiari.
In base a precise disposizioni Inps, l’assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Quindi, al lavoratore viene corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea.
Con la circolare n. 248 del 1992, invece, l’Inps ha chiarito che l’assegno per congedo matrimoniale Inps non è cumulabile con le indennità per malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria che sostituiscono la retribuzione non percepita. Pertanto viene corrisposto solo l’assegno per il congedo matrimoniale e restano escluse le altre indennità.
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