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Congedo parentale e inizio nuova attività di lavoro

Sono stati sollevati diversi dubbi in merito alla riconoscibilità o meno del diritto all’indennità per congedo parentale (come previsto agli articoli 32 e seguenti del D.Lgs.151/2001) in favore di lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso, intraprendono una nuova attività lavorativa.

Il congedo parentale risponde ad una esigenze basilare: assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino.

Stando alle indicazioni del Ministero del Lavoro, il suddetto periodo non può essere utilizzato dal lavoratore per intraprendere una nuova attività lavorativa che, se fosse consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare.

L’Inps, in riferimento alle indicazioni ministeriali, ha reso noto le sue osservazioni in proposito.

Secondo il primario istituto previdenziale, il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto alla relativa indennità ed è, eventualmente, obbligato a rimborsare all’Inps l’indennità indebitamente percepita (articolo 22 del d.p.r. 1026/1976).

Non solo, l’istituto previdenziale ha evidenziato che l’eventuale incompatibilità si configura anche nei casi in cui il lavoratore dipendente intraprenda una nuova attività lavorativa durante periodi di congedo parentale non indennizzabili per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge (articolo 32 e 34 del D.Lgs. 151/2001).

In questo caso, al lavoratore non può essere riconosciuta la copertura figurativa per i periodi di congedo impropriamente utilizzati.

L’Inps ha comunque precisato che l’ipotesi evidenziata non si applica qualora il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale), ed eserciti il diritto al congedo parentale relativamente ad uno dei rapporti di lavoro, proseguendo l’attività nell’altro o negli altri rapporti.

In questo caso, il lavoratore prosegue l’attività, o le attività, già in essere al momento della richiesta di congedo.

I lavoratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A. e i titolari di assegno di ricerca iscritti alla gestione separata che intendono usufruire del congedo parentale e le lavoratrici autonome non possono proseguire l’attività lavorativa nel periodo in cui fruiscono dell’indennità, né possono intraprendere una nuova attività.

1 commento su “Congedo parentale e inizio nuova attività di lavoro”

  1. Buongiorno,
    potrei sapere se durante il congedo parentale è possibile svolgere un dottorato senza borsa, per di più in un’università straniera?
    Grazie.

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