Il congedo parentale è un istituto presente in molti Paesi europei e a questo proposito la nostra Camera dei Deputati, attraverso il suo servizio di documentazione, ha elaborato lo scorso anno uno studio del congedo in Norvegia.
Secondo questo studio in Norvegia i genitori (naturali o adottivi) hanno diritto ad un congedo parentale retribuito durante il primo anno di vita del figlio che non superi un anno complessivo, considerando nel totale i permessi presi da entrambi i genitori. In aggiunta, ogni genitore ha il diritto a permessi non retribuiti per non più di un anno per ogni figlio.
In Norvegia, comunque, il diritto del padre ad usufruire del congedo parentale è subordinato allo status di lavoratrice della madre, ossia tutti e due i genitori devono lavorare. In questo caso possono, tra l’altro scegliere, se prendere un totale di 46 settimane di congedo usufruendo il 100% del salario o, in alternativa, 56 settimane all’80%.
La legislazione norvegese consente ai due genitori di dividersi il periodo di congedo a meno della quota riservata alla madre, ovvero le prime sei settimane dopo la nascita, o quelle assegnate di diritto al padre, ossia delle dieci settimane nel rimanente periodo di permesso.
La Norvegia è il primo paese al mondo ad aver previsto una quota di congedo parentale riservata al padre e, recentemente, la quota paterna è stata aumentata da sei a dieci settimane e la quota di congedo riservata al padre non può essere trasferita alla madre e, se non utilizzata, va perduta.
I genitori, se lavoratori dipendenti, hanno diritto ad essere compensati da parte dei servizi di Sicurezza Sociale per la perdita di retribuzione durante il primo anno di congedo. Inoltre, il dipendente può aver diritto alla retribuzione piena da parte del suo datore di lavoro se così stabilito nel contratto di lavoro individuale.
I lavoratori dipendenti hanno, infine, diritto ad un congedo parziale combinato con pagamento in parte di benefici a favore di genitori naturali o adottivi. Questo diritto si basa su un accordo tra il datore di lavoro e i suoi dipendenti, mentre il diritto al congedo parziale è subordinato alla condizione che il dipendente lavori più del 50% del suo orario lavorativo.