Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche se la madre non è lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma oppure è casalinga.
Tuttavia, se la madre è casalinga, deve dimostrare il suo stato di impossibilità a dedicarsi alla cura del bambino e le relative motivazioni, che possono essere, ad esempio, accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche e altri casi che possono impedirle di svolgere il suo ruolo di madre.
In base all’art. 32 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, il padre lavoratore che ha bisogno del congedo parentale paternità, anche se la madre è casalinga o lavoratrice autonoma, ha l’obbligo di dare un preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dal contratto collettivo (CCNL). A meno che non si trovi in caso di oggettiva impossibilità a darne preavviso nei termini stabiliti.
Nei periodi in cui il lavoratore padre è assente dal lavoro per fruire dell’astensione facoltativa, l’Inps eroga un’indennità per congedo parentale pari al 30% della retribuzione percepita nel mese o nel periodo di lavoro precedente all’inizio del congedo per paternità, fino al terzo anno di vita del bambino per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.
In caso di particolari situazioni reddituali, l’indennità Inps può essere corrisposta anche per i periodi di astensione facoltativa di cui i genitori fruiscono fino ad un periodo compreso tra i 4 anni e gli 8 anni del bambino.
Il diritto all’astensione obbligatoria che spetta ai genitori naturali vale anche nei casi di adozione e affidamento di un bambino, ai fini di favorire l’inserimento del bambino, anche se adottato o affidato, nel nucleo familiare. I genitori adottivi o affidatari possono fruire del congedo parentale entro i primi 8 anni dall’ingresso del bambino nell’anagrafica della nuova famiglia, a prescindere dall’età del bambino, e comunque non oltre la maggiore età.
In caso di adozioni ed affidamenti di più minori, anche se non fratelli, nella stessa data, i genitori adottivi o affidatari hanno il diritto di fruire del numero di mesi di congedo parentale stabiliti dalla legge.
In caso di parto gemellare ed anche nel caso di adozione e affidamento di più minori, il padre e la madre hanno entrambi il diritto di fruire del congedo parentale per ogni figlio e per ogni bambino adottato o affidato, per i mesi previsti dalla legge con le stesse modalità e gli stessi criteri di affidamento. Quindi per ogni figlio la madre ha diritto al congedo parentale fino a 6 mesi e il padre fino a 7 mesi, sempre per complessivi 10 o 11 mesi fra il padre e la madre.