Il congedo parentale è un istituto messo a punto dai nostri legislatori per aumentare le tutele relative alla paternità e alla maternità. Grazie a questo strumento, è ora possibile conciliare il percorso professionale della donna con le giuste esigenze dei figli.
I riferimenti normativi sono andate sempre più aumentando: legge 30 dicembre 1971 n. 1204, legge n. 903 del 1977, legge n. 104 del 1992, legge n. 53 del 2000 (meglio conosciuta come “legge sui congedi parentali”).
La quasi totalità delle norme sono state poi integrate nel Testo Unico per la tutela e il sostegno della maternità e paternità (d. Lgs. N. 151 del 2001 poi modificato dal d. Lgs. n. 115 del 2003).
Il Testo Unico ha ridefinito la materia applicando il principio di un’effettiva parità di ruoli all’interno della famiglia.
Secondo l’art. 32 del Testo Unico, si prevede che il congedo parentale, della durata massima cumulativa di 10 mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre utilizzi almeno di 3 mesi di congedo), sia fruibile, in via alternativa, dal padre nei primi 8 anni di vita del bambino.
Inoltre, il padre, in mancanza della madre, ha la possibilità di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio.
L’istituto del congedo parentale è stato esteso anche alle lavoratrici autonome. In questo caso, può essere utilizzato un periodo massimo di tre mesi entro l’anno di vita del bambino.
Nel periodo utilizzato spetta poi un’indennità. Il padre, o in alternativa la madre, hanno diritto di un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo complessivo massimo, tra i due genitori, di 6 mesi per ciascun figlio e fino al terzo anno di vita.
L’indennità spetta anche per le astensioni successive solo ai lavoratori a basso reddito, cioè 2,5 il trattamento minimo di pensione.
L’INPS, con la nota del 27 giugno 2001 n. 569, ha precisato che, nel caso di parto gemellare o plurigemellare, i genitori hanno diritto ad usufruire del numero di mesi stabilito dall’art. 32 del Testo Unico per ogni nato.
È garantita una tutela ulteriore in caso di presenza di minore con handicap in situazione di gravità accertata. Infatti, in base alla legge n. 104/92, si ha diritto al prolungamento fino a tre anni dal congedo parentale o, in alternativa, ad un permesso giornaliero pari a due ore retribuite.
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