Il decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio dà il via alla nuove regole sul congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, previste dalla Riforma del Lavoro. In particolare per i genitori di bambini nati da gennaio 2013, sono già in vigore le nuove regole sui congedi per lavoratori padri e i sussidi per le lavoratrici madri con voucher baby sitter o contributo per l’asilo.
Fra le misure di sostegno alla genitorialità, che la Riforma del Lavoro ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 allo scopo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, rientrano le nuove norme sul congedo paternità (art. 4, commi 24-26, legge 92/2012).
Il padre del nuovo nato, nei primi cinque mesi di vita del figlio, può fruire del giorno di congedo paternità obbligatorio, che si aggiunge al periodo di maternità cui ha diritto la madre ed è fruibile durante il periodo in cui la madre è in maternità. Può utilizzare poi due giorni di congedo facoltativo (in diversi periodi o continuativamente), sempre nello stesso periodo di cinque mesi dalla nascita del figlio e sempre nel periodo in cui anche la madre è in maternità. Si precisa però che i due congedi non si sommano. Pertanto, se il padre ne usufruisce, la madre deve sottrarre uno o due giorni alla sua maternità.
Per quanto riguarda il trattamento economico, il padre ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Il trattamento normativo e previdenziale è identico a quello previsto per la madre in maternità, quindi comprende ratei di tredicesima e quattordicesima, contributi previdenziali e assistenziali e quanto di diritto.
Per fruire del congedo paternità, il padre ha due modalità: può comunicare al datore di lavoro l’intenzione di usufruire del congedo, in forma scritta, con un anticipo di almeno 15 giorni o sulla base della data presunta del parto se vuole stare a casa al momento della nascita oppure può utilizzare il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze (dove è presente). Il datore di lavoro, a sua volta, comunica all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto.
Per il congedo paternità facoltativo, ovvero per i due giorni, il padre deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre sulla non fruizione del congedo di maternità che spetta a lei per un numero di giorni equivalente, con ovvia riduzione del congedo stesso. Questa documentazione va trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
Si ricorda la possibilità di usufruire dei congedi parentali (ovvero quelli previsti nei primi otto anni di nascita del bambino, pari a sei mesi per ciascun genitore per un massimo totale di dieci mesi) anche a ore è stata recentemente introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 in cui sono confluire una serie di norme in recepimento delle direttive europee.
NOTA
Si precisa che i nuovi giorni di congedo paternità sono fruibili anche dal padre affidatario o adottivo, i tre giorni di congedo (obbligatorio e facoltativo) non possono essere utilizzati a ore, il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che usufruisce già del congedo di paternità, in sostituzione della madre, ai sensi dell‘art. 28 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (in caso di morte, di grave infermità o di abbandono da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).
APPROFONDIMENTI
*Trattamento economico congedo di paternità
*Il congedo di paternità nella riforma del mercato del lavoro
*Congedo paternità obbligatorio e facoltativo dopo la riforma del lavoro