Il ministero dell’istruzione ha pubblicato la circolare n. 15 con la quale intende offrire tutti i necessari chiarimenti alla circolare n. 120/02: il provvedimento è stato diramato dall’Amministrazione dopo aver interpellato la Direzione generale per l’istruzione universitaria e il proprio Ufficio legislativo.
La Cisl ha assunto una posizione apertamente critica sul testo mantiene forti riserve sulla posizione dell’Amministrazione nei confronti del personale con contratto a tempo determinato.
Anche se la circolare chiarisce che, in base all’articolo 19 del vigente contratto collettivo di lavoro, deve essere riconosciuta anche a tale personale l’applicabilità delle disposizioni riguardanti la fruizione del congedo per dottorato di ricerca, a parere della CISL la disposizione è discriminante perché i destinatari sono soli i supplenti annuali o quello assunti fino al termine delle attività didattiche, escludendo, la retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato medesimo.Nelle disposizioni emanate dal Ministero si ribadisce che la concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova e che la sua richiesta non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato.
Non solo, il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità, oltre a confermare che il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Con la circolare n. 15 si integrano le disposizioni a suo tempo impartite con la citata Circolare Ministeriale 120/02 oltre a fornire ulteriori chiarimenti in merito alla proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso, al dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere, alle ripetizione delle somme percepite (stipendi), ai dottorati e ricercatori universitari e al congedo al personale con nomina a tempo determinato.
In questo ultimo caso il ministero tiene a precisare che, oltre a rimandare alla normativa inquadrata dall’articolo 19 del contratto collettivo di lavoro, il personale a tempo determinato è il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno.
Per questa ragione al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal contratto di lavoro e, pertanto, anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca.