La lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto ad usufruire del congedo straordinario della durata di due anni, così come prevede l’articolo articolo 4 della legge dell’8 marzo del 2000 n. 53 e dell’art. 42 comma 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001 n. 151.
Il congedo della durata dei due anni si deve intendere complessivo nell’arco della vita lavorativa, utilizzabile in modo continuativo e frazionato, ed è fruibile per assistere un familiare portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92.
Il congedo costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.
Per tutto questo periodo è riconosciuta un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita nel limite massimo di 43.579,06 euro riferito all’anno 2010 complessivi fra retribuzione e contribuzione figurativa.
Il periodo richiesto è coperto da contribuzione figurativa.
Per i pubblici dipendenti e per quelli del comparto scuola, la materia è disciplinata dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, ovvero l’Inpdap, con la circolare n. 2 del 10 gennaio del 2002 e con le informative n. 22 del 25 ottobre 2002 e n. 30 del 21 luglio del 2003.
L’Inpdap sottolinea che il congedo straordinario retribuito per assistere i figli disabili non produce effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
E’ utile ai fini del trattamento di quiescenza ma non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (buonuscita) né del trattamento di fine rapporto (tfr), si veda a questo proposito la circolare n. 11 del 12 marzo del 2001 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali.
L’articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 prevede che i periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato: il beneficio è frazionabile anche a giorni interi, mentre i diversi istituti previdenziali, al momento, non prevedono la frazionabilità ad ore.
Ricordiamo che il congedo può essere fruito anche dai genitori adottivi e affidatari, per questi ultimi la durata massima del congedo non potrà superare il periodo di scadenza dell’affidamento.