Il nostro Ente previdenziale di riferimento, ovvero l’INPS, ha emanato la sua circolare n. 151 del 28 dicembre 2012 in merito al conguaglio di fine anno 2012 per i pensionati iscritti al maggiore ente previdenziale italiano nel Paese.
Infatti, attraverso la sua circolare, l’Inps intende offrire maggiori chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio, riferite ai contributi previdenziali e assistenziali, che devono essere effettuate dai datori di lavoro che operano con il flusso UniEMens.
In base alla sua circolare, l’Inps precisa il termine per l’effettuazione del conguaglio; infatti, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2012” (scadenza 16/1/2013), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2013” (scadenza 18/2/2013), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Non solo, la stessa INPS precisa, considerato che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2013” (scadenza 18 marzo 2013), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2013.
In merito ad alcune particolari categorie di dipendenti pubblici, personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e quelli iscritti al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2013”.
Il nostro Ente previdenziale precisa anche l’eventuale rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva.
Ricordiamo che, in base al codice civile, le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad eccezione di quella maturata nell’anno – devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Per questa ragione anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.