Importante decisione del Consiglio di Stato sul ruolo del DURC, ossia del documento unico di regolarità contributiva, e sulla partecipazione alle gare di appalto in presenza di irregolarità di tipo previdenziale e contributivo.
In effetti, con sentenza del 4 aprile 2011 n. 2100, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha affermato un principio basilare: la suprema autorità nel campo del giudizio amministrativo ha ribadito il principio della preclusione alla partecipazione alle gare di appalto per il settore dei lavori e servizi pubblici in presenza di irregolarità di tipo previdenziale e assistenziale.
L’irregolarità non è espressamente messa in relazione ad un dato di tipo numerico ma solo in presenza di una violazione accertata, sia questa singola o molteplice.
Infatti, il Consiglio di Stato ha ribadito che per partecipare alle gare di appalto è necessario non aver compiuto nessuna una violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali confermando che non esiste una preclusione in ragione del numero di violazioni.
Questa conclusione trova sostegno nell’ interpretazione sistematica del primo comma dell’ articolo 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
A nulla vale il rilievo se l’eventuale irregolarità non è definitiva; in effetti, il Consiglio di Stato non ha interpretato alla lettera l’articolo 38 del decreto n. 163/2006 che individua, quale condizione preclusiva della partecipazione alle gare di appalto di lavori e servizi pubblici, l’ aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
Si ricorda che per il nostro ordinamento la violazione contributiva assume rilevanza grave solo se si supera la normale tollerabilità: un concetto assai vago che viene espresso dall’articolo 8 del decreto del 24 ottobre 2007.
In effetti, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.