Il Consiglio di Stato, per la precisione la sesta sezione, attraverso la sentenza n. 6014 del 28 novembre 2012, ha affermato che la natura giuridica delle Casse di previdenza dei professionisti è pubblica, pur avendo una organizzazione privata.
L’osservazione del Consiglio di Stato è importante perché finalmente chiarisce un aspetto importante e chiude, o per lo meno così si tenta di fare, una lunga diatriba.
Infatti, così come ha deciso il Consiglio di Stato, la privatizzazione che risale al 1994 non incide sul carattere pubblicistico in quanto le Casse
conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo
Infatti, per il Consiglio di Stato occorre tenere presente una serie di elementi oggettivi che configurano la natura di pubblico servizio come l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione, il potere di vigilanza dei Ministeri controllanti (tra cui quello del Lavoro), il controllo della Corte dei Conti, il finanziamento connesso agli sgravi ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali, previsto dal D.L.vo n. 509/1994 che si configura come una sorta di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali.
L’inserimento nell’elenco ISTAT, tra i soggetti destinati a sostenere la manovra di bilancio, trova la propria giustificazione nel fatto che sussistono sia il controllo che il finanziamento pubblico.
Da ciò ne consegue, sotto l’aspetto meramente pratico, l’applicazione dei principi contenuti nella “spending review” dalla legge n. 135/2012.
Ricordiamo che con l’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero la legge di contabilità e di finanza pubblica, è stato infine specificamente previsto che per amministrazioni pubbliche tenute al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall’Istituto nazionale di statistica sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari
La sentenza del Consiglio di Stato permette di fare chiarezza su una materia molto controversa perchè incide direttamente sul futuro dei professionisti iscritti in apposito Albo o Collegi.