Con sentenza del 16 marzo 2011 n. 1608, la V Sezione del Consiglio di Stato afferma che una volta esaurito il periodo di comporto per assenza per malattia e, senza che il lavoratore faccia ulteriore esplicita richiesta di conservazione del posto di lavoro, quest’ultimo può essere licenziato. In effetti, è questo l’iter conclusivo del procedimento amministrativo del Consiglio di Stato in merito alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Udine nei confronti di un suo dipendente.
Nel dibattimento è emerso che il lavoratore alle dipendenze del comune non ha mai avanzato richiesta di poter fruire di un ulteriore prolungamento del periodo di assenza per malattia, come previsto dal secondo comma dell’art. 21 del Contratto Nazionale di Lavoro, ovvero superato il periodo previsto (18 mesi) al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo in casi particolarmente gravi.Ricordiamo che, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza, I’Amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Nella rinnovata istruttoria, il Comune ha quindi tenuto conto del comportamento complessivo del suo dipendente il quale, pur dichiarato idoneo al servizio, non si era presentato al lavoro ed aveva prodotto con notevole ritardo certificazioni mediche a copertura dell’assenza successiva.
Ad avviso del Comune, tali certificazioni di malattia si ponevano in contrasto con l’esito di idoneità della visita collegiale alla quale il dipendente era stato sottoposto a seguito di sua richiesta. L’ Ente comunale, come ravvisato nella deliberazione n. 228 d’ord. del 9 luglio 2009, concludeva che nessuna intenzione di ripresa del servizio emergeva dalla comunicazione inviata dal dipendente, nè la documentazione medica prodotta dallo stesso poteva ragionevolmente indurre il Comune stesso a ritenere che sussistessero le condizioni per adibire il ricorrente a proficuo lavoro, anche in mansioni diverse, come previsto dal contratto collettivo allora vigente.
Il Consiglio di Stato puntualizza che, onde evitare la perdita del posto di lavoro per esaurimento del periodo di comporto, il lavoratore dovrebbe presentare una istanza di fruizione delle ferie per porre l’Amministrazione in grado di valutare la possibilità di concedere un ulteriore periodo di assenza dal servizio.
Ricordiamo che superati i periodi di conservazione del posto previsti dal contratto di riferimento, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, I’Amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.