La Riforma del Lavoro ha introdotto modifiche alla durata dell’intervallo obbligatorio tra due contratti a termine consecutivi, pena l’obbligo per il datore di lavoro di stipulare il secondo contratto a tempo indeterminato. Modificato l’intervallo obbligatorio tra assunzioni a termine anche negli studi professionali.
In base ad un accordo sindacale, che recepisce la flessibilità concessa da Riforma Lavoro e Decreto Sviluppo, per i contratti a termine l’intervallo obbligatorio per gli studi professionali si riduce a 20-30 giorni. Questo accordo ha perfezionato quanto stabilito dalla Legge Fornero D.lgs. 368/2001, che dava attuazione alla Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, stabilendo il termine di 10 giorni in caso di contratto di durata massima sei mesi e di 20 giorni per contratti di durata superiore a sei mesi.
Il ministro del Welfare Elsa Fornero, con la Riforma del Lavoro, aveva invece allungato l’intervallo fra due contratti a termine a 60 e 90 giorni. La modifica, se da un lato disincentivava le forme contrattuali precarie, dall’altro però perché penalizzava particolari situazioni di lavoro, che pertanto avevano bisogno di nuove normative.
Il Decreto Sviluppo, con la Legge 83/2012, allo scopo di rendere più flessibile l’obbligo dell’intervallo, ha modificato la durata dell’intervallo obbligatorio tra due successive assunzioni a termine, abbreviandolo mediante accordi nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. E applicando le modifiche all’intervallo obbligatorio anche agli studi professionali.
Una recente circolare del Ministero del Lavoro ha chiarito che le pause obbligatorie fra contratti a termine possono sempre essere ridotte, in base ad accordi fra sindacati e imprese. Come dimostra l’accordo siglato da Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, in base al quale si abbrevia l’intervallo obbligatorio, negli studi professionali, tra due contratti a termine successivi, che passa a 20-30 giorni in base alla durata del contratto.
Pertanto, nei rapporti di lavoro regolati dal contratto collettivo siglato tra Confprofessioni e le tre organizzazioni sindacali di settore, tra due assunzioni successive a tempo determinato sarà possibile un intervallo obbligatorio, per gli studi professionali, di 20 giorni se il contratto ha una durata inferiore ai 6 mesi, di 30 giorni se maggiore.
MEMENTO
Si ricorda che la modifica alla Riforma Lavoro Fornero sui contratti a termine fu introdotta allo scopo di ridurre l’intervallo tra rapporti a termine, in quanto, con l’allungamento delle pause previsto dalla Riforma, si correva il rischio che molti di questi lavoratori uscissero dal mondo del lavoro.
AGGIORNAMENTI
*Rinnovo contratto a termine, aumentato l’intervallo
*Chiarimento della Funzione Pubblica su intervallo tra contratti e supplenze
*Contratti a termine, rettifica Ministero Lavoro su pause obbligatorie