La circolare ministeriale 27/2012 chiarisce che i CCNL possono prevedere pause obbligatorie fra contratti a termine più brevi rispetto ai 90 e 60 giorni previsti dalla Riforma del Lavoro.
In pratica, per i lavoratori che passano da un contratto a termine ad un altro non ci saranno pause obbligatorie, ma sindacati e imprese, all’interno dei contratti collettivi di lavoro, potranno stabilire la durata delle pause obbligatorie tra un contratto e l’altro in base ad esigenze specifiche dell’azienda.
La circolare del Ministro del Lavoro Fornero , quindi, ha rettificato la norma contenuta nella riforma del mercato del lavoro, che stabiliva invece l’obbligo di pause obbligatorie fra contratti a termine di almeno 60 giorni e di 90 se il primo contratto a tempo determinato fosse stato stipulato con una durata superiore ai sei mesi.
La rettifica arriva come risposta alle richieste delle associazioni degli imprenditori, che avevano fatto notare che l’intervallo di due o tre mesi potrebbe preludere al non rinnovo dei contratti a termine in scadenza. Un rischio evidente per i circa 400mila lavoratori che avevano un contratto in scadenza entro la fine del 2012.
Si ricorda che la Riforma Fornero consentiva ai contratti collettivi di ridurre a 20 e a 30 giorni le pause obbligatorie fra contratti a termine, solo in caso di specifiche situazioni come, ad esempio, l’avvio di nuove attività o il lancio di un nuovo prodotto o di un servizio innovativo.
Il Ministero del Lavoro poteva intervenire, con un decreto sostitutivo, solo in caso di inattività delle parti sociali nell’arco temporale di 12 mesi. In base alla modifica, i contratti collettivi possono ridurre il periodo di intervallo tra un contratto a termine in ogni caso necessario.
Quindi, con la nuova norma i contratti collettivi possono intervenire in ogni caso necessario, mentre con la norma originaria potevano intervenire nei soli casi previsti dalla legge. In conclusione, il Ministero non interverrà con un provvedimento generale per la riduzione degli intervalli, ma solo nel caso che le parti sociali non facciano nulla nell’arco temporale dei dodici mesi e in caso di avvio di nuove attività e altre situazioni simili.
APPROFONDIMENTI
*Contratti a termine, nuove regole per il rinnovo
*Contratti collettivi nazionali e contratti a termine senza causale
*Rinnovo contratto a termine, aumentato l’intervallo