La presunzione si applica dal 18 luglio 2012 ai rapporti instaurati dopo la data di entrata in vigore della riforma del lavoro (legge n. 92/28/06/2012).
Per i rapporti in corso a tale data, invece, le nuove disposizioni si applicano dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della nuova legge, ovvero da luglio 2013, per gli opportuni adeguamenti. Si ricorda che, dopo la riforma del lavoro, il contratto di collaborazione con partita Iva può diventare contratto a progetto o contratto di lavoro parasubordinato. Pertanto, in base alla nuova legge, si applica integralmente la disciplina sulla trasformazione in un contratto a progetto.
La legge ha un preciso obiettivo: combattere l’utilizzo improprio delle partite Iva nei rapporti di collaborazione in monocommittenza, quindi colpisce i rapporti che durino oltre 8 mesi su 12 e con un corrispettivo tra le parti all’80% del reddito del titolare di partita Iva, escludendo però i titolari di partita Iva che fatturano almeno 18.663 euro. E in caso di false partite Iva scatta la presunzione di subordinazione.
La legge sulla presunzione crea dei problemi sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, che devono verificare i requisiti di legge in anticipo rispetto ai risultati dell’anno. E non solo, in corso d’anno vengono a contrapporsi gli interessi di entrambi, in quanto il lavoratore è interessato ad ottenere una commessa di lavoro e il datore di lavoro, invece, pur volendo avvalersi della collaborazione del professionista, intende anche tutelarsi contro le condizioni minime previste dalla legge sulla presunzione.
Quindi, il datore di lavoro deve cautelarsi prima di sottoscrivere un contratto di collaborazione con il titolare di partita Iva, in base alle nuove disposizioni di legge: dovrà accertare la posizione fiscale del professionista mediante un’attestazione del reddito che presume produrre nel periodo d’imposta: se è superiore a 18.663 euro (in questo caso il rapporto di lavoro è escluso dalla presunzione di legge), ma anche se il reddito supera l’80% del totale dei corrispettivi percepiti dal lavoratore nel corso dell’anno solare, perché in questo caso si verifica uno dei requisiti che determinano la presunzione di un rapporto di lavoro parasubordinato, oltre a quello della postazione fissa del collaboratore. In sintesi, deve dimostrare l’autonomia del rapporto di lavoro prima di stipulare il contratto di collaborazione con il professionista, se il professionista stesso non è iscritto ad un ordine professionale.