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Contratti collettivi nazionali e contratti a termine senza causale

 La Riforma Lavoro introduce un’altra novità: tramite i contratti collettivi nazionali è possibile l’esclusione della causale per più di 12 mesi (legge n. 92/2012).

Infatti, in base alla suddetta legge n. 92 del 2012, oltre alla possibilità di stipulare contratti a termine senza causale per una durata massima di 12 mesi, in alternativa c’è la possibilità che i contratti collettivi nazionali vadano ad integrare e modificare la disciplina di base prevista dalla Riforma Lavoro.

In sintesi, con la nuova legge i contratti collettivi nazionali possono stabilire una disciplina alternativa a quella del *primo contratto acausale di massimo 12 mesi. I CCNL possono prevedere, quindi, per i datori di lavoro la possibilità di stipulare dei contratti a termine senza causale, diversi da quelli previsti con durata di massimo 12 mesi, nei limiti del 6% del personale aziendale e sono in base a precise situazioni: *in caso di avvio di una nuova attività; *in caso di lancio di un prodotto o servizio innovativo; *in caso di introduzione di un rilevante cambiamento tecnologico; *in caso di fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa consistente.

Quindi, se sussistono tali condizioni e sempre nei limiti del 6% del personale, i datori di lavoro possono stipulare contratti a termine senza indicazione della causale, quindi contratti liberi. Naturalmente, le citate situazioni sono una possibile causa giustificativa del termine del contratto, ma che non va inserita in contratto.

I contratti collettivi nazionali possono anche delegare i contratti aziendali a introdurre questo sistema. Si ricorda, però, che il secondo livello di contrattazione si può attivare solo dopo consenso del CCNL nazionale del settore.

COSÌ LA LEGGE
“I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in alternativa alla stipula di un contratto senza causale di durata inferiore a 12 mesi, l’esenzione della causale non sia richiesta nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva”.

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