Il Ministero del lavoro ha chiarito che il contratto a termine stipulato per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità può essere rinnovato senza l’intervallo dei 60 o 90 giorni previsto dalla riforma Fornero. Pertanto, in base al chiarimento ministeriale per il rinnovo del contratto sostituzione, il Testo unico sulla maternità prevale sulla normativa relativa al contratto a termine.
Il contratto a termine stipulato per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità non si esaurisce, quindi, al rientro della lavoratrice madre e le società che hanno assunto una lavoratrice con contratto sostituzione, appunto per ragioni sostitutive, possono utilizzare la stessa lavoratice per altre sostituzioni per maternità, senza rispettare l’intervallo di 60 o 90 giorni previsto dalla legge n. 92 del 2012.
L’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 151 del 2001, prevale sull’art. 5 del D. Lgs. n. 368 del 2001 stabilisce che “in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente Testo Unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, a sensi rispettivamente, dell’art. 1, comma 21, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l’osservanza delle disposizioni delle leggi medesime”.
In conclusione, all’effettivo rientro della lavoratrice in maternità, il datore di lavoro e la lavoratrice possono stipulare un nuovo contratto di lavoro liberamente, senza intervalli, per la stessa ragione giustificativa relativa alla sostituzione di un’altra lavoratrice in congedo di maternità.
PRECISAZIONI
La sostituzione di lavoratrici assenti per maternità è, in genere, una causale giustificatica del contratto sostituzione. Molte aziende ricorrono al contratto a termine per ragioni giustificative per assumere a tempo determinato lavoratori in sostituzione, anche in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001.
Infatti, secondo quanto previsto anche dal Decreto Legislativo n. 151 del 2001, tali contratti possono essere stipulati anche per altre ragioni sostitutive quali la sostituzione per lavoratore destinato ad una trasferta o distaccato, per inidoneità temporanea al lavoro e la sostituzione dei lavoratori per sciopero.
Si ricorda, intanto, che la Riforma del mercato del lavoro ha elevato gli intervalli per il rinnovo del contratto a termine a 60 e 90 giorni, che prima erano erano rispettivamente di 20 giorni, per i contratti scaduti fino a 6 mesi, e di 30 giorni per i contratti superiori a 6 mesi.
APPROFONDIMENTI
*L’assunzione per sostituzione della lavoratrice in maternità
*La sostituzione dei lavoratori in congedo di maternità e parentale
*Lavoro, il rientro della lavoratrice dipendente