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Contratto a termine dal 2013: obbligo contributo addizionale Aspi

 I datori di lavoro che hanno stipulato con i propri dipendenti contratti di lavoro a termine devono versare all’Inps, dal 2013, un contributo addizionale dell’1,40% per finanziare l’Aspi, la nuova indennità di disoccupazione, utilizzando il Modello F24. Questo aumento del costo del lavoro si può evitare solo se si trasforma il rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato.

Il contributo addizionale di 1,40% si aggiunge all’1,61% che fa parte dell’aliquota contributiva da versare sullo stipendio lordo del dipendente. Pertanto, per i contratti a termine e per tutti gli altri contratti non a tempo indeterminato, il contributo sale al 3,01%. Tuttavia ci sono casi in cui il datore di lavoro è escluso dal versamento.

Così comunica alle imprese la circolare Inps n. 140 del 2012, riprendendo l’articolo di legge della Riforma Fornero, “con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 2, co. 28, della legge n. 92 del 2012 introduce un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato”.

In base a questa disposizione, il contributo addizionale riguarderà tutti i contratti stipulati nel 2013 e anche tutti i contratti a termine in corso, ma non viene applicato in alcuni casi previsti dal comma 29 dell’art. 2 della Legge n. 92 del 2012. In particolare, il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015; per apprendisti; lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni in base all’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

Il contributo addizionale è stato introdotto per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine. Infatti, la legge Fornero prevede anche un incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato: la restituzione del contributo addizionale, nel limite massimo di sei mensilità, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, in base all’art. 2, comma 30 della stessa legge.

Infatti, proprio allo scopo di incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, la norma prevede che il datore di lavoro che, dopo il perido di prova, trasforma il rapporto in un contratto a tempo indeterminato possa recuperare il contributo dell’1,40%. Il recupero è possibile anche se il datore di lavoro riassume lo stesso lavoratore a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine. Ma in tal caso, il contributo addizionale sarà ridotto in rapporto ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.

Pertanto, il contributo intero di sei mensilità si recupera solo nei casi di trasformazione entro la scadenza del contratto da tempo determinato a quello indeterminato e di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine. Per la stabilizzazione in tempi successivi la norma prevede la riduzione del contributo.

APPROFONDIMENTI
*Il contratto a tempo determinato, le norme dal 2013
*Contratto a tempo determinato, cosa cambia con la riforma
*Contratto a termine, limiti e somministrazione a tempo determinato

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