Un datore di lavoro, dopo il limite di 36 mesi di contratto a termine, può impiegare lo stesso lavoratore con la somministrazione di lavoro a tempo determinato, senza dover ricorrere alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine per superamento del limite.
Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 32 del 19 ottobre 2012, ha chiarito che ”una volta raggiunti i trentasei mesi, il datore di lavoro potrà ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore”. Pertanto, non deve ricorrere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per aver superato i 36 mesi e non deve applicare la disciplina del contratto a termine relativa al superamento dei 36 mesi.
La nuova norma ha, principalmente, lo scopo di evitare l’elusione della disciplina limitativa. Di conseguenza, nel computo dei 36 mesi relativi alle mansioni equivalenti nel contratto a termine va considerata la somministrazione di lavoro a tempo determinato, che non comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto, se viene stipulata al termine dei 36 mesi relativi al contratto a termine.
Quindi in base alla nuova disposizione e all’interpello del Ministero è possibile stipulare 36 mesi di contratti a termine e in seguito ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per lo stesso lavoratore che svolge le stesse mansioni.
Tuttavia, per quanto riguarda i limiti di 36 o 42 mesi nella somministrazione di lavoro a tempo determinato, il Ministero precisa che restano fermi i limiti introdotti dalla contrattazione collettiva. Con questa disposizione contenuta nell’interpello n. 32 del 2012, il Ministero ha voluto ribadire che i limiti del contratto di somministrazione, in termini di proroga o di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, sono di esclusiva competenza del CCNL dei lavoratori somministrati. E più precisamente all’art. 42 e 43 del CCNL.
L’art. 42 stabilisce che sono possibili 6 proroghe in 36 mesi e anche 6 proroghe in 42 mesi se nei 24 mesi sono state fatte solo due proroghe. Per quanto riguarda la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, in base all’art. 43 la trasformazione può avvenire dopo 42 mesi di somministrazione con l’agenzia e dopo 36 mesi se il periodo di lavoro è presso lo stesso datore di lavoro.
APPROFONDIMENTI
*Proroga del contratto a termine: norme invariate