Attraverso la sua nuova nota del 5 dicembre 2011 n. 8081, l’Inail fornisce alcune nuove istruzioni sul testo unico dell’apprendistato entrato in vigore lo scorso 25 ottobre 2011 e che tocca diversi argomenti incluso l’obbligo assicurativo degli apprendisti e il regime assicurativo e sanzionatorio applicabile.
Ricordiamo che il Testo Unico, approvato con decreto legge n. 138/11 e convertito in legge n. 148/11, riforma l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani.La nota ricorda che il periodo transitorio del Testo Unico è stabilito nella durata non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto e che durante il periodo di regime transitorio sarà possibile applicare le regole legislative e contrattuali precedenti la definizione del Testo Unico dell’Apprendistato, con un limite temporale fissato al 25 aprile 2012.
Solo successivamente, sempre secondo l’Inail, dovrà essere applicata tassativamente la nuova disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 167/2011.
Rimane chiaro che le tipologie di apprendistato previste dal Testo Unico dovranno essere recepite dalla contrattazione collettiva e dalle regioni. In particolare, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca si rinvia a quanto disposto dall’articolo 5, comma 3 del Decreto legislativo n. 167/2011 espressamente richiamata nella Circolare n. 29/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Al contrario, l’apprendistato professionalizzante sarà soggetto alle nuove regole anche durante il semestre transitorio, a patto che le regioni e la contrattazione collettiva abbiano recepito la riforma dell’apprendistato, regolamentandone i profili di competenza.
Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo dell’apprendista si ricorda che l’articolo 4 del DPR n. 1124/1965 ricomprende, tra le persone assicurate, gli apprendisti e, nello specifico, dispone che sono compresi nell’assicurazione gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge.
A questo proposito si ricorda che la copertura assicurativa si estende anche all’attività di insegnamento complementare, in azienda o fuori di essa: infatti, le ore di insegnamento teorico complementare sono considerate a tutti gli effetti lavorative e computate nell’orario di lavoro.