Con la circolare n. 7 dello scorso 11 aprile 2012, la Fondazione Studi della CDL ha espresso i suoi dubbio sul contenuto dell’articolo 5, lettera a), del disegno di legge del Governo Monti dove si introduce la durata minima di sei mesi per l’avvio di un contratto di apprendistato, fatta salva la previsione dei cicli stagionali di cui all’art. 4, comma 5 del D.Lgs. 167/2011.
Infatti, per gli effetti della lettera b) si dispone che nella ipotesi di recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
Questa disposizione, secondo l’avviso della CDL, introduce una ingiustificata disparità di trattamento per il lavoratore apprendista poiché, nonostante egli abbia terminato il periodo di apprendistato e raggiunta la qualifica, la legge prevede l’applicazione dei trattamenti economici e normativi del periodo precedente alla qualifica raggiunta seppure limitatamente al periodo di preavviso.
Secondo il nuovo disposto legislativo e con decorrenza dal 1 gennaio 2013, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro potrà assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
La disposizione cambia il rapporto tra lavoratori qualificati e il numero di apprendisti in forza consentendo un aumento rispetto alla precedente disposizione (rapporto 1 a 1). Non solo, la lettera d) stabilisce che l’assunzione di nuovi apprendisti è però subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento (trenta per cento per i primi 36 mesi di vigenza della norma) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo di questa percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa: con questa disposizione, sempre secondo la Fondazione Studi della CDL, si introduce un ingiustificato limite di accesso al contratto di apprendistato che si pone in contraddizione con la finalità della riforma che lo individua come il principale contratto di ingresso nel modo del lavoro.
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