Il contratto a termine si può stipulare solo in base a determinate condizioni che, se non rispettate, lo trasformano in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si precisa che, in base al D. Lgs. del 06.09.2001, n.368), il contratto a termine, se di durata superiore a 12 giorni, dev’essere stipulato in forma scritta, prima o in contemporanea con l’inizio della prestazione lavorativa.
Indichiamo di seguito le principali condizioni previste per il contratto a termine, che può essere stipulato solo se ne sussistono valide ragioni, fra le quali la necessità di assumere a termine personale con professionalità diversa da quella normalmente impiegata in azienda o la riorganizzazione di un settore oppure per dover sostituire lavoratori assenti per malattia, infortunio o maternità.
Come già precisato, il contratto a termine, se di durata superiore a 12 giorni, dev’essere stipulato in forma scritta, prima o contestualmente all’inizio della prestazione lavorativa e, per quanto riguarda la durata, non esistono limitazioni a priori, ma il termine deve essere coerente con la motivazione dell’assunzione indicata nel contratto al momento della stipula. Le motivazioni devono essere indicate dettagliatamente ed essere concrete e non generiche.
Comunque, il datore di lavoro non può assumere con contratto a termine lavoratori presso aziende nelle quali, nei sei mesi precedenti, ci siano stati licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle stesse mansioni indicate nel contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che gli accordi sindacali dispongano diversamente; non può sostituire lavoratori assenti o inserire i lavoratori in mobilità e non può stipulare contratti che abbiano durata iniziale inferiore a tre mesi.
Inoltre, il contratto a termine è vietato per le aziende nelle quali sia in corso una sospensione dei rapporti o la riduzione dell’orario e per le aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro.
Il rapporto di lavoro cessa automaticamente allo scadere del termine, ma può proseguire per un breve periodo di tempo con la cosiddetta proroga di fatto o se le parti raggiungano un accordo per la stipulazione di una proroga del contratto iniziale o di un contratto a termine.
Se il rapporto di lavoro viene a cessare al momento del termine concordato illegittimamente o prorogato, il lavoratore che intenda ottenere la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato può procedere, secondo i casi, con azione di nullità parziale del contratto di illegittimità del licenziamento.
Alla scadenza del termine concordato, il rapporto di lavoro si estingue automaticamente, anche se interviene nel periodo di conservazione del lavoro per gravidanza e puerperio, senza alcun preavviso o comunicazione formale.
Nota sul contratto a termine dal 2013
La Riforma Fornero, allo scopo di limitare l’abuso del contratto a termine da parte delle aziende e, quindi, di contrastare la precarietà nel mercato del lavoro, ha introdotto una novità: il contratto a tempo determinato ha un termine di durata, scaduto il quale cessa automaticamente. Pertanto, la legge stabilisce che il contratto a termine possa essere stipulato solo in presenza di una valida motivazione e che venga convertito a tempo indeterminato nel caso in cui prosegua per un certo periodo dopo la scadenza, imponendo una pausa tra la sua scadenza e la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato.
APPROFONDIMENTI
*Contratti a termine: casi di deroga e intervalli stabiliti dai CCNL, precisazioni
*Chiarimenti sul contratto a termine e sul suo computo
*Contratti a termine, rettifica Ministero Lavoro su pause obbligatorie
*Riassunzione con contratto a termine: riduzione intervalli, aggiornamenti