Il contratto di solidarietà rientra nella categoria degli ammortizzatori sociali ed è utilizzato per evitare totalmente o parzialmente la riduzione dei livelli di occupazione o di promuovere, in alternativa, il suo incremento attraverso una riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori occupati nell’impresa attuata in modo giornaliero, settimanale o mensile.
I contratti di solidarietà sono di due tipi: congiunturale o difensivo (tipo A), strutturali o espansivo (tipo B).
Il contratto di tipo congiunturale è stato introdotto con la legge n. 863/84. Rientrano nel ramo di applicazione tutte le imprese che possono accedere alla cassa integrazione straordinaria con esclusione di quelle sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria – Min. lav. circolare n. 33 del 14 marzo 1994) e che impegnano, in media, nel semestre precedente la richiesta più di 15 dipendenti.
Il contratto di tipo A è definito difensivo perché ha l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali. Vediamo alcune caratteristiche di questa particolare tipologia.
Possono utilizzare il contratto di solidarietà i dipendenti, purché il rapporto di lavoro abbia avuto inizio da almeno 90 giorni al momento della richiesta d’intervento. Sono esclusi gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i contratti a termine utilizzati per stagionalità. Per i dipendenti part-time occorre dimostrare il carattere strutturale del loro contratto nella preesistente organizzazione del lavoro (art. 3, c. 2 D.M. 20 agosto 2002, n. 31445).
La durata può variare da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi (art.4 comma 4 D.M. n. 31445/02). Il Ministero del Lavoro può prorogare il trattamento di integrazione fino ad un massimo di 24 mesi , diversamente dalle aziende del mezzogiorno fino ai 36 mesi. Esaurita anche la proroga, un altro contratto di solidarietà potrà essere stipulato per le stesse aziende che hanno partecipato al contratto precedente, solamente dopo che siano trascorsi 12 mesi.
Non esiste una particolare procedura per la richiesta di un contratto di solidarietà. Infatti, per evitare i licenziamenti collettivi e le richieste alla cassa integrazione straordinaria una volta accertato l’effettivo esubero del personale rispetto alle esigenze d’impresa, si può avanzare la richiesta alla direzione dell’azienda. La richiesta deve essere fatta dal sindacato.
Per confermare l’esubero del personale bisogna documentare gli andamenti negativi degli ultimi 2 anni. La circolare del 30 marzo 2009 del Min. del Lavoro introduce una nuova causale ovvero “evento improvviso ed imprevisto” (cui fa riferimento il D.M. 31826/02). Si ritiene che la causale possa essere estesa anche ai contratti di solidarietà.