Con il messaggio Inps 504 del 9 gennaio l’Inps precisa che sarà inviato direttamente l’avviso bonario ai datori di lavoro che da qualche tempo non versano contributi per le colf in caso di rapporto di lavoro non cessato iscritto entro il 31 dicembre 2011; di trimestri mancanti fino al secondo trimestre 2012; richiesta di trimestri ricadenti entro i termini prescrizionali.
Sta per partire, infatti, l’operazione silenti 2012/2013 che prevede condizioni molto diverse per i contributi colf rispetto a quella attuata da ottobre 2011 a gennaio 2012. Come precisa lo stesso messaggio Inps 504 del 9 gennaio, questa volta verrà inviato direttamente l’avviso bonario al datore di lavoro. In seguito, saranno presi provvedimenti anche per i rapporti di lavoro cessati e quelli emersi in base alla legge 102/2009 e per i quali non risultano effettuati i relativi versamenti.
In precedenza, invece, precisamente quando erano stati messi sotto controllo i contributi colf per i rapporti attivati entro il 2009, prima era stata spedita una lettera di richiesta di adeguamento della posizione, mentre l’avviso bonario veniva inviato solo se il datore di lavoro non aveva dato la risposta richiesta.
Ora, in caso di irregolarità segnalate dall’Inps con l’avviso bonario, il datore di lavoro può comunicare l’eventuale cessazione del rapporto mediante il sito internet o il contact center, oppure può inviare la copia e la ricevuta della comunicazione di cessazione già presentata ma non registrata. E inoltre, può anche comunicare il pagamento dei contributi colf per i trimestri risultanti scoperti o eventuali motivi di sospensione dell’obbligo contributivo.
NOTA
A causa della crisi economica, molte colf sono rientrate nel loro Paese d’origine, per cui è possibile, ad esempio che i datori di lavoro non abbiano più l’obbligo di versare i contributi colf ma non hanno aggiornato la nuova posizione presso l’Inps. In questo caso, dal momento in cui si riceve l’avviso bonario, i datori di lavoro hanno 30 giorni di tempo per regolarizzare la posizione o chiedere una rateazione del versamento richiesto. In tal caso s’interrompe anche la prescrizione.
Gli obblighi del datore di lavoro
Un datore di lavoro che si trova in una delle tre condizioni indicate dovrà:
*provvedere alla comunicazione dell’eventuale cessazione, secondo le modalità stabilite con circolare n. 49/2011 (sito internet o Contact Center con riconoscimento tramite PIN);
*inviare al Contact Center tramite fax, copia e ricevuta della comunicazione di cessazione già presentata ma non registrata, utilizzando l’apposito modulo allegato alle lettere;
*comunicare l’avvenuto pagamento di trimestri risultanti scoperti o eventuali motivi di sospensione dell’obbligo contributivo (permessi non retribuiti, maternità, malattia oltre quanto riconosciuto dal CCNL) direttamente utilizzando il servizio online “Estratto contributivo” messo a disposizione sul sito internet dell’Istituto con messaggio n. 21009 del 7 novembre 2011, oppure al Contact Center, inviando via fax copia delle ricevute di pagamento, o dichiarando nelle note del modulo citato i motivi di sospensione dell’obbligo contributivo per il periodo di riferimento.
Gli obblighi del Contact Center
Il Contact Center dovrà acquisire tutte le cessazioni comunicate e inviare alle sedi competenti le copie delle ricevute dei pagamenti che non risultano nell’estratto contributivo. Le Sedi, quindi, dovranno acquisire ogni giorno le informazioni dal sistema FASE e dal Contact Center, controllando i versamenti dichiarati dei contributi colf, anche mediante la procedura “LAVDOM” per la ricerca dei pagamenti e inserendo detti pagamenti nell’estratto contributivo, in caso di esito positivo.
APPROFONDIMENTI
*La tutela della colf nel licenziamento, obbligatoria la comunicazione
*Scadenze contributi colf, il servizio Inps per non dimenticarle
*Lavoro domestico, i contributi delle colf finiscono online