L’Inps, con la circolare n. 49 del 29 marzo 2012, fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2012 e riguardanti la contribuzione dovuta dai datori di lavoro.
L’anno 2011 si è concluso con l’emanazione di alcuni importanti provvedimenti legislativi (legge 12 novembre 2011 n.183 – cd. legge di stabilità –, DL 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge n. 214/2011) che, confermando o innovando la materia, sono destinati ad avere rilevanza in ambito contributivo e di sostegno all’occupazione. Con questa circolare l’Inps fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2012.
In particolare, per il contributo IVS nessuna variazione è prevista per l’anno 2012 nei confronti della generalità dei datori di lavoro che saranno, così, interessati dalle sole indicizzazioni di minimali e massimali contributivi di legge.
Non solo, in fatto di FPLD, per la generalità delle aziende agricole, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997. In effetti, in base all’articolo 3 si prevede che, a partire dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate, annualmente, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Questo aumento è stato sospeso, per il triennio 2006 – 2008, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 01, c. 1, del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n. 81.
Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena. Per l’anno 2012, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura pari al 27,70% totale di cui a carico del lavoratore pari a 8,84%. Si ricorda che ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.