I datori di lavoro domestico soggetti al contributo CUAF possono fruire degli esoneri dai contributi lavoratori domestici per ridurre l’aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego che, naturalmente, incide sull’aliquota complessiva. Lo comunica l’Inps con la circolare n. 25 del 1 febbraio 2013, che conferma gli esoneri anche per il 2013.
Anche quest’anno, quindi, restano in vigore gli esoneri previsti per i contributi lavoratori domestici ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006, in base al programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione. Di seguito in dettaglio.
In base all’art. 120 della legge n. 388 del 2000, i datori di lavoro domestico, dal 1° febbraio 2001, possono ottenere un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,80% oppure pari a 0,4 punti percentuali e sui versamenti di altri contributi sociali, con priorità ai contributi di maternità e disoccupazione se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,80%.
In base alla legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 i datori di lavoro domestico che hanno l’obbligo di versare i contributi per finanziare gli assegni per il nucleo familiare alla gestione (ex articolo 24 della legge n. 88/1989), possono fruire dell’esonero dal versamento dei contributi CUAF, maternità e disoccupazione.
Resta confermata la riduzione del contributo per la maternità in base all’art.43 della Legge n. 488 del 2001, legge finanziaria del 2002. Infatti, l’art. 49 della legge n. 488 del 1999 riduce il contributo dell’indennità di maternità a carico dei datori di lavoro domestico nella misura di 0,20 punti percentuali, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001.
A chi non fruisce dell’esonero si ricorda che i contributi per lavoratori domestici vanno versati con cadenza trimestrale
*dal 1 al 10 aprile, per il primo trimestre gennaio – marzo;
*dal 1 al 10 luglio, per il secondo trimestre aprile – giugno;
*dal 1 al 10 ottobre, per il terzo trimestre luglio – settembre;
*dal 1 al 10 gennaio, per il quarto trimestre ottobre – dicembre.
Il pagamento può essere effettuato tramite le reti amiche, come le tabaccherie, gli sportelli Unicredit, le Poste italiane, ma anche online utilizzando il bollettino Mav inviato dall’Inps o scaricato dal sito tramite codice Pin.
APPROFONDIMENTI
*Contributi Inps 2013 per lavoratori domestici, ulteriori chiarimenti
*Aumenta il costo delle collaborazioni domestiche