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Contributi licenziamento per le imprese: aggiornamenti Inps

 Sono online le istruzioni Inps per il versamento del contributo sui licenziamenti introdotto dalla Riforma del Lavoro e dalla Legge di Stabilità (comma 250, legge n. 228/2012.): è un contributo pari al 41% del massimale mensile di ASPI dovuto dalle imprese per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Le imprese hanno l’obbligo di pagare il contributo sui licenziamenti in tutti i casi in cui licenziano dipendenti a tempo indeterminato dal primo gennaio 2013 per motivazioni che darebbero diritto all’ASPI, indipendentemente dai contributi versati, anche nel caso in cui un lavoratore licenziato non la percepisca per motivi vari, pur avendone maturato il diritto.

L’Inps fornisce le istruzioni sui termini e sulle modalità di pagamento del contributo sui licenziamenti, che va pagato il mese successivo a quello della denuncia di licenziamento. Per le cessazioni nel primo trimestre 2013 il pagamento è rinviato al 16 giugno in unica soluzione in quanto non è prevista la rateizzazione e nella misura prevista a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato, se cioè se full time o part-time.

Nel calcolo dell’anzianità aziendale vanno inclusi tutti i periodi di lavoro, anche con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, ma non vengono computati i periodi di congedo indicati all’articolo 42, comma 5 del D.lgs, 151/2001 in caso di coniuge o genitore di portatore di handicap grave.

I periodi a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è restituito il contributo dell’1,40%. Per i rapporti di lavoro inferiori a 12 mesi il contributo va rideterminato in base alla durata del rapporto di lavoro.

Il contributo sui licenziamenti è dovuto anche in caso di interruzione dei rapporti di apprendistato diverso dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione. Comunque, il contributo è dovuto in caso di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità.

Dal primo gennaio 2017, il contributo sui licenziamenti sarà triplicato, in base all’art. 2, comma 35 del Riforma del Lavoro, nei licenziamenti collettivi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (ex art. 4, comma 9, della legge 223/1991?) non sia stata oggetto di accordo sindacale. Si precisa che il versamento del contributo è soggetto alle sanzioni previste in caso di contributi previdenziali obbligatori a carico del datore di lavoro.

Per l’esposizione sul flusso UniEmens, nell’elemento “CausaleADebito” di “AltreADebito” di “DatiRetributivi”, dev’essere indicato il nuovo codice causale “M400″, relativo al “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012″. Nell’elemento “ImportoADebito” va indicato l’importo da pagare.

Per i licenziamenti verificatisi da gennaio a marzo 2013, il versamento potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 giugno nell’elemento “CausaleADebito” di “AltrePartiteADebito” di “DenunciaAziendale”, la nuova causale “M401″, relativa agli “Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012″. Nell’elemento “NumDip” va indicato il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell’elemento “SommaADebito” l’importo da pagare.

Eventuali esenzioni dal contributo sui licenziamenti scattano in caso di dimissioni del lavoratore per giusta causa o nel periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento del primo anno del figlio) oltre che in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a meno che non derivino da una procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro o da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (vedi circolare Inps 142/2012, punto 2.2).

Sono esenti dal contributo sui licenziamenti, fino al 31 dicembre 2016, le imprese obbligate al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, comma 4, legge n. 223/91 (lo prevede l’art. 2 comma 35 riforma del lavoro).

Il contributo per il 2013-2015 in caso di:
*cessazioni in seguito ad accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli  4 e 24 della legge 223/91 (mobilità), e quelle relative a riduzioni di personale dirigente concluse con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria, limitatamente a quanto previsto dall’articolo 4 della riforma del lavoro in materia di tutela dei lavoratori anziani;
*interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nelle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
*licenziamenti in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti nazionali.

APPROFONDIMENTI
*Contributo di licenziamento: licenziamenti collettivi e chiarimenti vari
*Contributo di licenziamento: le nuove regole 2013
*Tassa sui licenziamenti 2013

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