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Contributi non versati: scatta il reato penale

 Con il messaggio 1636 del 28 gennaio 2013 l’Inps comunica la sospensione della riscossione dei contributi in base all’art. 1, commi 537 – 543 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). È chiaro che la procedura di sospensione, come presentata dall’Istituto, rientra in un processo di recupero dei crediti contributivi da parte dell’Inps con avviso di addebito.

Infatti, il recupero dei contributi non versati all’Inps avviene in due step: anzitutto il contribuente riceve un avviso bonario che consente una sorta di “sanatoria breve”; in secondo luogo nel caso che le somme contenute non siano pagate entro 30 giorni o il contribuente non si attivi per far correggere o annullare l’avviso, l’Inps notifica al contribuente un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. In contemporanea con l’invio al debitore, l’Inps consegna agli agenti della riscossione l’avviso di addebito dei contributi non versati, che dev’essere pagato entro 60 giorni dalla notifica.

Si ricorda che l’avviso di addebito dei contributi non versati può avere diverse motivazioni: per omissione contributiva, per contribuzione non versata alla scadenza di legge o per accertamento. E si ricorda anche che, con l’avviso bonario è consentita la procedura di rateizzazione presso l’Inps per via telematica in quanto si tratta di crediti amministrativi, mentre l’avviso di addebito può essere rateizzato solo dopo la presentazione di un’apposita istanza presso l’agente della riscossione.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive dei contributi non versati, viene revocata la rateizzazione delle somme indicate nell’avviso bonario e i crediti residui sono affidati al concessionario della riscossione per il recupero coattivo e non potranno fruire di successive rateazioni (circolare Inps n. 4/2011).

Per quanto riguarda le quote dei contributi a carico dei lavoratori, trattenute in busta paga dal datore di lavoro ma non versate all’Inps, si precisa che tale mancanza di adempimento è di natura penale e viene punita con la reclusione fino a 3 anni, con una multa di 1.032 euro.

In questi casi, l’Inps presenta una denuncia all’autorità giudiziaria competente, dopo ovvia diffida sanabile entro 90 giorni dalla notifica. Il datore di lavoro potrà regolarizzare la posizione anticipando un numero di rate del piano di ammortamento fino a coprire l’intero ammontare dei contributi non versati ma dovuti (circolare 148/2010). Si precisa che l’Inps non ferma il processo in nessun caso: né in caso di rateazione né in caso di attivazione in fase amministrativa o presso l’agente della riscossione.

APPROFONDIMENTI
*Il mancato versamento dei contributi e il reato di appropriazione indebita
*Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali
*Inps, da subito esecutivo l’avviso di addebito

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