L’Inps ha reso noto i nuovi contributi obbligatori dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali relativi all’anno 2012.
Infatti, il nostro Istituto previdenziale, con decreto della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2012, in euro 52,45.
A questo riguardo le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 che all’art. 24, comma 23 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, sono quelle nelle Tabelle B e C della circolare n. 75 del 25 maggio 2012.
L’Inps ribadisce che rimangono immutate, rispetto a quelle degli anni precedenti, le aliquote da applicarsi agli Imprenditori Agricoli Professionali, per i quali l’aumento di aliquota partirà dal 2013.
► L’Inps decide l’ammontare dei contributi per i lavoratori agricoli 2012
Pertanto per l’anno 2012 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233 sono le seguenti:
- 21,60% (ridotta a 19,40% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 18,70% (ridotta a 15,00% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
► Inps, aggiornati per il 2011 i contributi agricoli
Mentre le aliquote da applicare agli Imprenditori Agricoli Professionali per l’anno 2012, comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233,sono le seguenti:
- per i maggiori di 21 anni 20,30% (per le zone normali) e 17,30% (per i territori montani e le zone svantaggiate)
- per i minori di 21 anni 17,80% (per le zone normali) e 12,80% (per i territori montani e le zone svantaggiate).
L’Istituto precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2012, a euro 0,63 a giornata.