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Contributi pieni in caso di reintegro

 Con l’interpello n. 12/2012 il ministero del lavoro ha risposto a un quesito della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità in merito alla possibilità – da parte del lavoratore – di poter ottenere i pieni contributi in caso di reintegro.

In termini meno sintetici, il ministero ha spiegato come in caso di illegittimo licenziamento di un lavoratore occupato in azienda con oltre 15 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi per il periodo precedente alla reintegrazione (dal giorno del licenziamento, giudicato illegittimo, fino al giorno del rientro al lavoro) anche sulla base dell’ordinanza cautelare, di cui all’art. 700 del codice di procedura civile, poiché la dichiarazione disposta con tale ordinanza assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti a eventuale sentenza con analogo contenuto.

La disciplina sui licenziamenti, in merito alla tutela obbligatoria – che si applica alle aziende con organico fino ai 15 dipendenti – prevede che in caso di riassunzione del lavoratore perchè il licenziamento è stato dichiarato illegittimo (in quanto senza giusta causa o giustificato motivo), si debba instaurare un nuovo rapporto di lavoro a far data dal giorno diriassunzione. Il datore di lavoro non è pertanto tenuto ad assolvere gli obblighi contributivi per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la “riassunzione”.

PROCEDURA DI MOBILITA’

Diverso, come abbiamo avuto modo di vedere poche righe fa, il caso della tutela reale, previsto per le aziende con oltre 15 dipendenti: in questo caso, infatti, il giudice – dichiarata l’illegittimità del licenziamento – ordina anche il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro, condannando il datore di lavoro al pagamento di un’indennità. Lo stesso giudice disporrà inoltre il versamento dei contributi per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettivo reintegro del lavoratore. Il rapporto di lavoro, in ulteriori termini, è come se non si fosse mai estinto.

PROCEDURA DI MOBILITA’ IN DEROGA

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