È stato pubblicato il decreto ministeriale del 5 marzo 2012 dove si definiscono i criteri e le modalità per accedere al contributo previsto dalla Legge 40/87 per l’anno 2012. Infatti, il Decreto Ministeriale del 5 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, fissa i criteri e le modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti per l’anno 2012 – Legge 40/87, oltre alla modulistica per la predisposizione della domanda e gli allegati riferimenti normativi.
All’articolo 2 si fissa il termine per la presentazione delle richieste, queste devono essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per i soli enti che hanno beneficiato per l’anno 2011 del contributo della legge 40/87 con decreto direttoriale n. 33/CONT/VI/2011 del 4 ottobre 2011, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo.
La modalità di erogazione del contributo sarà deciso con separato decreto del Ministero nell’ambito delle disponibilità dell’anno 2012 e sulla base delle richieste presentate dagli Enti interessati.
Ricordiamo che i beneficiari sono gli enti privati che svolgono attività rientranti nell’ambito delle competenze statali come definite dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.
In base alle disposizioni possono usufruire degli interventi gli enti privati che applichino per il personale il contratto nazionale del lavoro di categoria, rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività, non perseguano scopi di lucro, abbiano carattere nazionale, operino in più di una regione e siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività.
Gli enti di cui ai commi precedenti aventi personalità giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato.