Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti prima di questa data, ma i contributi da versare sono più sostanziosi.
Dal 2008, può richiedere i contributi da riscatto del corso di laurea anche chi, al momento della domanda, non non è stato mai iscritto a nessuna forma obbligatoria previdenziale, compresa la Gestione Separata, e che non ha svolto o non svolge attività lavorativa né in Italia né all’estero.
Poiché i contributi da riscatto del corso di laurea hanno un certo costo, il lavoratore deve valutare bene la convenienza del riscatto, informandosi a priori sull’ammontare del versamento, o dei versamenti in caso di rate, da effettuare per ottenere la copertura con contributi da riscatto del corso di laurea.
Per il calcolo dell’onere di riscatto del corso di laurea , prima di tutto bisogna considerare che l’onere stesso viene calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con sistema contributivo, tenendo conto del riferimento temporale dei periodi di riscatto, anche per il computo dell’anzianità (art. 1 della Legge n. 335 del 1995).
Per i corsi legali di laurea anteriori al 1996, per i quali si richiede il riscatto, l’onere dipende da vari fattori: l’età, i periodi di riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni dal lavoratore. Se l’anzianità contributiva è pari o superiore a 18 anni entro il 31 dicembre 1995, si calcola la pensione con il sistema retributivo e questo calcolo serve anche per il calcolo dell’onere da riscatto. In caso contrario il calcolo sarà eseguito con il sistema misto.
Se i periodi da riscattare vanno dal 1996 in poi, ovvero dal 31 dicembre 1995, l’onere di riscatto si calcola con il sistema di calcolo contributivo. Per legge, si applica l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto e nella misura prevista per il versamento dei contributi obbligatori per il riscatto della laurea. Sulla retribuzione si calcola l’aliquota assoggettata ai contributi nei 12 mesi più vicini alla data della domanda e viene rapportata al periodo di riscatto.
NOTA INFORMATIVA
Poiché nel tempo le retribuzioni aumentano per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi, il reddito di riferimento aumenta sempre attraverso gli anni e quindi aumenta anche l’onere di riscatto.