Cambiano le regole per i datori di lavoro in caso di licenziamento dei dipendenti. Dal 2013, infatti, hanno l’obbligo di versare un contributo all’Inps in caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni. Si tratta di un contributo di licenziamento pari al 50% dell’importo Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni anche di oltre 1.500 euro.
La Riforma Fornero, con la legge n. 92 del 2012, ha disciplinato la nuova indennità di disoccupazione Aspi, introducendo un contributo finalizzato al finanziamento dell’Aspi: è, appunto, il contributo di licenziamento che il datore di lavoro ha l’obbligo di versare in tutti i casi di “interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013”.
Pertanto, il datore di lavoro che procede al licenziamento deve versare all’Inps un contributo di licenziamento se interrompe il rapporto di lavoro con il dipendente e questo anche in caso di lavoro domestico, quindi anche in caso di licenziamento di colf e badanti. Inoltre, i datori di lavoro hanno l’obbligo di versare un contributo specifico per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni anche per i licenziamenti per giusta causa, oltre che per giustificato motivo oggettivo o soggettivo.
Più precisamente, il datore di lavoro deve versare il 50% del trattamento Aspi, ovvero fino a tre contributi del 50% dell’importo dell’Aspi calcolata per il primo mese: un importo che può arrivare a 1,5 volte l’importo dell’Aspi. Al riguardo, l’art. 2 comma 31 recita: “In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto non ha avuto soluzione di continuità oppure se il contratto a termine scaduto viene trasformato in un contratto a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi, dando luogo alla restituzione in base al comma 30. In questo caso si ha diritto alla restituzione del contributo addizionale Aspi.
APPROFONDIMENTI
*ASPI: dall’Inps le modalità per l’applicazione dal 2013
*Riforma del lavoro: mini-Aspi dal 1° gennaio 2013, aggiornamenti
*Aspi da gennaio 2013: maggiore tutela e indennità disoccupazione più elevata